Categorie
L'Amministratore risponde

Ecco le 8 domande che ogni condomino vorrebbe fare al suo amministratore.

Continua a leggere per scoprire quali sono e cosa ho risposto.

Mi posso staccare dal riscaldamento centralizzato condominiale?

L’articolo 1118 comma 4 del codice civile recita testualmente: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Un appartamento si può “distaccare” dal riscaldamento condominiale. Il condomino interessato deve presentare allo studio di amministrazione relazione di un termotecnico in cui viene riportato il progetto lavori e una relazione in cui emerga che il distacco dell’appartamento dall’impianto di riscaldamento condominiale non provochi nessun “scompenso ” all’impianto.

Quando un vicino di casa disturba come mi devo comportare?
Cosa dice la legge sui vicini rumorosi?

Le legge prevede una tutela contro i rumori molesti dei vicini in sede civile, penale ed amministrativa (nei casi in cui la pubblica amministrazione si trovi in una posizione difficile per potere intervenire).
Il Codice Civile fa riferimento ai vicini rumorosi negli articoli 844 e 2043. La norma 844 del Codice Civile dice chiaramente che il proprietario di un fondo non può fare nulla per impedire le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore proveniente dal fondo del vicino, a meno che queste non superino i limiti della normale tollerabilità.

n poche parole bisogna cercare di sopportare il più possibile a meno che le azioni del vicino non creino davvero un problema per la normale convivenza.

L’articolo 659 comma 1 del Codice Penale condanna penalmente il disturbatore condominiale, quando questo danneggia il “disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone” con dei rumori che impediscano o rendano molto difficile la quiete ed il riposo dei vicini (di tutto il condominio o di gran parte di quest’ultimo).

Se il disturbo avviene nelle ore notturne si può ricorrere alle forze dell’ordine per segnalare il disturbo ed avvertire l’amministratore che provvederà ad inviare raccomandata al condomino, indicando gli articoli del codice civile e del regolamento di condominio se presente che regolamentano i rapporti di buon vicinato.

Il consiglio, come detto prima, è sempre quello di cercare di essere tolleranti fintanto che è possibile e di ricorrere a soluzioni piu’ drastiche solo all’ultimo.

In caso di vendita / acquisto di un appartamento chi deve pagare i lavori straordinari?

In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. C.C.
Corte di cassazione, Sezione seconda civile, 3 dicembre 2010, n. 24654.


Insomma, salvo accordi diversi le spese condominiali straordinarie restano in capo al venditore della casa se sono state deliberate prima della data del rogito.

Le spese condominiali possono essere pagate presso lo studio di amministrazione?

A seguito della legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed entrata in vigore in data 18 giugno 2013 i versamenti delle spese condominiali devono avere una tracciabilità bancaria quindi non è possibile versare le rate in contanti presso lo studio di amministrazione ma deve essere fatto un bonifico sul conto corrente del condominio. Presso lo studio di amministrazione si può effettuare il versamento con assegno.
Posso delegare l’amministratore del condominio a rappresentarmi in assemblea?
A seguito della legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed entrata in vigore in data 18 giugno 2013 l’amministratore non può essere delegato.

Il mio inquilino non paga le spese condominiali chi ne risponde?

In caso di morosità da parte di un inquilino lo studio di amministrazione invia sollecito di pagamento all’inquilino e al proprietario, in quanto se l’inquilino non paga le spese è il proprietario che dovrà versarle in qualità di proprietario dell’immobile.

Posso delegare il mio inquilino a rappresentarmi in assemblea?

Sì l’inquilino può essere delegato dal proprietario. In caso di mancanza di delega l’inquilino può partecipare all’assemblea ma non ha potere di voto.

Devo comunicare allo studio di amministrazione che ho affittato l’appartamento?

La presenza dell’inquilino e i relativi dati anagrafici devono essere comunicati allo studio di amministrazione per l’aggiornamento del registro anagrafe condominiale obbligatorio. La legge di riferimento è la 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed entrata in vigore in data 18 giugno 2013.
Per quanto riguarda le spese condominiali la suddivisione tra proprietario ed inquilino viene effettuata dallo studio di amministrazione condominiale. In caso venga richiesto dal proprietario, i conteggi suddivisi, vengono inviati anche all’inquilino. La procedura dipende dal contratto di affitto, alcuni contratti di affitto prevedono un canone mensile comprensivo di spese condominiali che sarà poi il proprietario a versare sul conto del condominio, mentre altri contratti di locazione prevedono solo il canone di locazione con spese condominiali escluse, in questo caso all’inquilino viene inviato il rendiconto delle spese condominiali con il relativo riparto.

Se tra queste non hai trovato la risposta alle tue domande non esitare a scrivere a:

r.cantisani@unicasaitalia.it

Chi sono?
Raffaella Cantisani, amministratore condominiale del Gruppo Unicasa Italia. Se abiti in condominio e vuoi valutare quello che possiamo fare per voi, allora contattaci cliccando qui sotto